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Con la diffusione del commercio elettronico, anche la normativa sta tentando di fornire un quadro chiaro e di facile applicazione per il mondo telematico. Una normativa confusa rischia infatti di scoraggiare gli investimenti e di creare un clima di sfiducia nei confronti di questo nuovo modello di business. Rientra in un simile atteggiamento, la proposta della Commissione europea che vorrebbe chiarire quale sia il trattamento dell'IVA previsto per i servizi forniti attraverso la rete telematica. La direttiva a cui tale proposta si riferisce, emendandola, è la direttiva 77/388/CEE. I beni a cui si riferisce la Commissione europea, non sono beni materiali acquistati online e poi consegnati al consumatore, per essi vale il trattamento Iva previsto per le vendite a distanza; i beni cui si riferisce sono invece l'insieme dei beni e servizi acquistati online, ma anche consegnati tramite via telematica (sono escluse prestazioni rese gratuitamente come download gratuiti…). Nella proposta si sottolinea la necessità di affrontare il carattere internazionale del commercio elettronico, e di sfruttare tale apertura mondiale per permettere anche all'Europa di usufruire dei vantaggi derivanti dallo sviluppo di tale settore produttivo. Per questo vengono definiti alcuni principi di base al riguardo.
- Il primo, generico, afferma che: "il commercio elettronico è un processo squisitamente mondiale… E' pertanto necessaria la collaborazione a livello internazionale". - Un secondo intervento viene proposto per facilitare gli scambi e-commerce tra paesi dell'UE e paesi esterni ad essa. Si prevede che "agli operatori extra-UE del commercio elettronico venga richiesto di registrarsi in un solo Stato membro, offrendo loro la possibilità di adempiere a tutti i loro obblighi trattando con una singola amministrazione fiscale". In questo modo si vuole rendere il rispetto degli obblighi di legge il più semplice possibile. Altro principio, su cui tale proposta è basata, afferma che non sono necessarie nuove norme sull'Iva, ma che nel caso dei servizi resi per via telematica, sarà sufficiente modificare ed adattare alla nuova realtà la legislazione già esistente. Quali gli interventi prospettati: adottare un idoneo apparato di controllo sulla corretta applicazione della tassazione Iva sul commercio elettronico. stabilire regole che permettano la fatturazione elettronica e non cartacea. permettere che gli adempimenti in materia di obblighi fiscali possano essere adempiuti per via telematica (tale principio secondo la Commissione non dovrebbe tuttavia riguardare il solo settore e-commerce). ridurre la situazione di svantaggio in cui si trovano al momento i fornitori di servizi appartenenti all'Unione rispetto a quelli oltre confine (se il fornitore ha la propria sede fuori dall'Unione, non deve infatti versare l'Iva sui servizi resi a clienti che invece ne fanno parte). La proposta vorrebbe rendere dunque esenti da Iva anche le forniture di servizi erogate da soggetti UE verso altri extra-UE. rendere disponibili efficaci mezzi per affrontare situazioni di illeciti nelle operazioni effettuate via Internet. Nelle proposta vengono infine chiarite maggiormente le misure che permetterebbero di applicare le intenzioni e i principi enunciati dalla Commissione. Ai fini pratici, per permettere una corretta tassazione Iva: coloro che forniscono servizi per via telematica, dovranno obbligatoriamente entrare in possesso di alcune informazioni: - status fiscale del cliente con cui effettua la transazione (privato o soggetto registrato ai fini dell'Iva) - quale la legge fiscale applicabile se si tratta di un cliente privato o residente fuori dall'UE - l'aliquota esatta che deve applicare al suo fatturato viene inoltre stabilito che: - le autorità fiscali debbano fornire alle società mezzi idonei per l'acquisizione delle informazioni di cui sopra - le procedure per la registrazione e la dichiarazione dei redditi possano essere effettuate online - le prestazioni di servizi rese a società siano soggette ad Iva il cui pagamento spetta alla società acquirente - le prestazioni rese a privati implicano il pagamento dell'Iva da parte del fornitore di servizi - se una società ha sede legale al di fuori dell'Unione non è obbligata a registrarsi nell'UE, a meno che il suo fatturato non superi i 100.000Euro - se la registrazione è necessaria è sufficiente avvenga in un solo stato dell'Ue In conclusione l'Unione Europea vorrebbe in qualche modo facilitare lo sviluppo di un fenomeno di accertata importanza, che, per crescere, necessita di regole trasparenti e di semplice utilizzo. Una simile normativa vorrebbe essere la risposta alle tante incertezze esistenti in materia fiscale. In realtà non potrà, forse, essere la risposta definitiva ed occorreranno ulteriori interventi perché la norma sia non solo chiara ma anche soddisfacente per tutte le parti in causa
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