L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO

 

Il commercio elettronico impone un continuo sforzo di adattamento e di attenta analisi delle normative vigenti soprattutto a causa di problemi di "territorialità".

Poter vendere a chiunque, ovunque significa anche sottostare a norme amministrative e fiscali differenti; non è la stessa cosa se il cliente vive in Italia o nell’Unione Europea o fuori dall’Unione.

Altre differenze esistono tra transazioni dirette al consumatore finale (B2C) e quelle effettuate invece con soggetti identificati ai fini dell’Iva (B2B).

Pur limitando l’attenzione al solo trattamento dell’Iva e riguardo ai soli beni materiali, la normativa è piuttosto complessa.

Come regolarsi?

Innanzi tutto perché un operatore possa capire quale regime Iva deve applicare ad una transazione che sta per concludere, deve raccogliere precise informazioni:
il cliente è un privato o possiede partita Iva
paese in cui il cliente risiede o ha il domicilio
nome, cognome, indirizzo del cliente
se presenti, ragione sociale, indirizzo e partita Iva (per le transazioni intracomunitarie)
indirizzo e Stato a cui la merce deve essere recapitata, se diverso da quello di residenza.
Tentando di schematizzare una serie di norme in realtà molto articolate, si possono analizzare le varie situazioni a seconda delle due principali tipologie di transazioni online: b2c o b2b.

Se il cliente è un privato, business-to-consumer
Se la merce viene acquistata da un consumatore residente/domiciliato in Italia e qui consegnata, vengono applicate le aliquote Iva previste dalla legge nazionale. La fattura è prevista se richiesta dal cliente (D.P.R. n.633, 1972, art.22).
Se la merce viene invece consegnata in un altro paese dell’Unione Europea?
La normativa un po’ si complica.

Per i beni soggetti ad accisa (imposta diretta sui consumi), vale comunque il paese destinatario. La cessione non sarà quindi imponibile in Italia ma soggetta alla tassazione Iva del singolo paese.

Per beni non soggetti ad accisa, la cessione risulta imponibile in Italia (con applicazione delle aliquote Iva previste a seconda del tipo di merce) se il volume di affari con il paese di destinazione della merce, non supera una data soglia annua (154mil.).

Se questa soglia è superata le cessioni sono considerate non imponibili. Lo stesso vale nel caso in cui chi vende la merce abbia deciso espressamente di sottoporsi al regime di tassazione del paese di destinazione.
Infine se la merce viene consegnata al di fuori del territorio dell’UE, non si può parlare di cessione intracomunitaria, si tratta di esportazione, cioè diventa non imponibile (D.P.R. n.633, 1972, art.8). Questo indipendentemente dal tipo di merce inviata.
Riassumendo, il criterio per capire a quale regime Iva sottostare occorre vedere dove la merce viene fisicamente consegnata. Non contano la provenienza dei beni, dell’acquirente o del cedente

 

e Commerce

Parlando di e-commerce bisogna fare una distinzione tra le 2 grosse categorie: B2B, riferita alle transazioni tra imprese (ad esempio produttore - commerciante, grossista - rivenditore)e B2C, collegato invece alla vendita diretta al consumatore.
 

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