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Nel 2008 gli acquisti su Internet supereranno i 6 mld
Nel 2008 in Italia gli acquisti su Internet supereranno i 6 mld (+20% sul 2007) con una quota dell’1% sul totale delle vendite retail. A utilizzare il commercio elettronico sono circa 6 milioni di italiani ma sono 18 milioni – secondo la ricerca presentata dall’osservatorio Netcomm-School of management del Politecnico di Milano – quelli che utilizzano la rete per ricercare informazioni su prodotti e servizi e che potrebbero diventare nel futuro acquirenti.
Fonte: ANSA | |
Goolge ‘influenza’ gli acquisti degli internauti Italiani. Questo è quanto emerge dalla ricerca del Maggio 2008 condotta da SEMS e OTO Research su un campione di 1.500 internauti.
Google si conferma il motore preferito dagli italiani. Dalla ricerca emerge che l’83 degli italiani online utilizza i motori di ricerca per trovare informazioni decisive per un acquisto e che ben il il 91% di questi, una o più volte, ha deciso l’acquisto di un prodotto o di un servizio basandosi sulle informazioni ottenute attraverso i motori di ricerca indipendentemente dal valore e da dove e come avverra’ l’acquisto. | Venerdì u.s. la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del DL n. 112 del 25 giugno 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. La parola adesso passa al senato.
Il D.L. 112/2008 all’Art. 33 punto 3 prevede l’abrogazione della norma che aveva reintrodotto l’obbligo di trasmissione dell’elenco Clienti/Fornitori. | | Con questo articolo vogliamo segnalarvi i punti che maggiormente non vengono rispettati. Osservando gli errori commessi dagli altri e-commerce, possiamo migliorare il nostro.
Ecco dunque i punti meno rispettati
- P.Iva in Home Page – Oltre ad essere un obbligo di legge (esattamente Art.35 – comma 1 – del DPR 633/72) e’ di fatto un segnale che viene dato al consumatore per assicurargli la presenza di una reale azienda dietro il sito.
Rif. Privacy errato - Moltissimi e-shop contengono ancora i riferimenti alla legge 675/96, mentre ora e’ in vigore la 196/2003. Non si tratta solo di una formalita’. In realta’ il nuovo codice sulla Privacy impone tutta una serie di regole – a tutela della privacy del consumatore – che vanno necessariamente rispettate. Una sintetica quanto esaustiva spiegazione di come vengono trattati i dati dei consumatori e’ il primo passo per ottenerne la fiducia. Diritto di recesso - E’ importantissimo riportare in ogni e-commerce le istruzioni su come il consumatore puo’ esercitare il diritto di recesso. Chiarire quali prodotti ne sono esclusi, la modalita’ con cui vanno restituiti etc. semplifica anche la gestione dei rientri. Inoltre le associazioni dei consumatori sono molto attente su questo punto. E se non viene rispettato, il consumatore ha ben tre mesi di tempo per ripensarci…. Metodi di pagamento e spedizione - Si, sembra incredibile, ma alcuni e-commerce non riportano nelle condizioni di vendita come potra’ essere effettuato il pagamento, e in che modo verra’ spedita la merce. Ma perche’ dare un calcio ad un potenziale cliente che ci ha gia’ raggiunto, non dandogli queste poche ma essenziali informazioni ? Indirizzi di contatto - Anche qui basta poco per aumentare la fiducia nel potenziale cliente: un indirizzo, un numero di telefono o fax per contattare l’e-commerce tranquilizza il cliente, sapendo che dall’altra parte dello schermo ha comunque una ditta in carne ed ossa pronto ad ascoltarlo per qualsiasi problema
| Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 274, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’obbligo di certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell’ambito del commercio elettronico diretto.
Una azienda intenzionata a vendere documenti musicali on-line il cui corrispettivo sarà pagato direttamente on-line con carta di credito ha presentato richiesta del parere della Direzione circa la possibilità di certificare gli incassi conseguiti con carta di credito mediante la sola annotazione nel registro dei corrispettivi.
L’Agenzia ha verificato che a tutt’oggi non sono stati emanati i regolamenti previsti dalla Legge n. 342/2000 nell’articolo 101 relativi alla non obbligatorietà dell’emissione della fattura, al fine di semplificare gli adempimenti contabili e formali. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che allo stato attuale, per la vendita di servizi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi, anche se incassati tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori delle carte di credito).
Rimane invece valido il ricorso al registro dei corrispettivi per il commercio elettronico indiretto (cessione di beni). Il D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696 art.2, comma 1, lettera oo stabilisce l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, né fattura e né scontrino, per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza. | |
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