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Piccoli Imprenditori: arriva il regime fiscale semplificato

 

Con la Finanziaria 2008 chi dichiara fino a 30.000 euro annui pagherà un forfait del 20% invece dell’Iva

Il regime semplificato è riservato ai piccoli imprenditori che nel 2007 hanno conseguito ricavi in misura non superiore a 30.000 euro lordi, non hanno lavoratori dipendenti o collaboratori, non effettuano vendite all’estero e non hanno effettuato acquisti di beni strumentali nel triennio precedente.
Per avvalersi del regime semplificato è sufficiente comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti.

Chi opterà per il regime fiscale agevolato potrà eliminare l’addebito dell’Iva dalle fatture emesse a partire dal 1° Gennaio 2008. Automaticamente l’Iva non sarà più detraibile dalle spese effettuate. (non è necessaria alcuna comunicazione preventiva all’amministrazione fiscale)

L’obbligo per gli Imprenditori che optano per il sistema semplificato è quello di tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali prelevare le somme per pagare le spese.

Il reddito sul quale si pagherà il forfait del 20% è costituito dalla differenza tra i ricavi e le spese sostenute nel periodo di imposta (oltre a tener conto delle plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa). Sul reddito così determinato si applica un’imposta pari al 20%. Dal reddito sono comunque deducibili i contributi previdenziali e assistenziali.

 
Sciopero trasporti – l’e-commerce italiano si ferma

 

Come previsto dalle 24.00 di questa notte è scattato il fermo completo dei servizi di trasporto merci in Italia.
L’azione ha raggiunto percentuali del 90% in tutto il Paese e proseguirà come da programma.


Mentre Pasquale Russo, segretario nazionale Conftrasporto ringrazia “tutti gli operatori del settore che hanno risposto così massicciamente all’iniziativa programmata”, l’e-commerce italiano rimane paralizzato e subisce pesanti danni.


“Seppur vicini alla categoria degli autotrasportatori, non possiamo che rammaricarci per questo blocco selvaggio che paralizza completamente le nostre attività”, commenta Andrea Spedale Presidente AICEL. “Il governo prenda atto delle richieste e apra al più presto una trattativa ad oltranza. Fra tutti i settori danneggiati dal fermo dei servizi di trasporto, il nostro è fra quelli più colpiti. I nostri clienti pretendono di ricevere la merce in tempi rapidissimi e senza l’aiuto degli autotrasportatori la cosa è impossibile!”  

 
PRIVACY – Nuovi provvedimenti contro lo spamming

 

Vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet e a due società che inviavano fax promozionali
Garante Privacy ribadisce il divieto di trattare i dati personali: “Sono i destinatari che devono dare l’ok”.

Nuovi interventi del Garante contro l’invio di e-mail e fax pubblicitari indesiderati. L’Autorità ha vietato l’uso illecito di dati personali a fini di marketing a tre società che operavano senza consenso dei destinatari. Nel primo caso il Garante [doc. web n. 1424068], in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. Chiamata a dar conto del proprio operato l’azienda dichiarava di utilizzare una mailing list per l’invio mensile di un messaggio “memo” relativo ai libri presentati sul sito e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti, reperiti in rete, un messaggio pubblicitario, insieme alla richiesta del consenso.

Nel vietare il trattamento dei dati il Garante ha ribadito non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell’indirizzo di posta elettronica. Negli altri due casi [doc. web nn. 1433939, 1433896], invece, i segnalanti lamentavano la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi. Di fronte all’Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi “categorici” (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari.

Fonte:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1437010

 
Finanziaria 2007: contributi per l’acquisto di Pc

 

PC per i Co.Co.Co.  Dm 8 giugno 2007 pubblicato in  Gu n. 139 del 18 giugno 2007

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri per la concessione dei contributi per l’acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto.
La norma, introdotta dal comma 298 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007, prevede la concessione di un contributo pari a 200 euro ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, di età non superiore ai 25 anni compiuti nel 2007, per l’acquisto di un Pc, di qualsiasi prezzo e caratteristiche.
È richiesto che il contratto di lavoro risulti in essere all’atto dell’acquisto del Pc oppure scaduto tra il 1° gennaio 2007 e il 60° giorno successivo alla data di entrate in vigore del Dm 8 giugno 2007.
I soggetti interessati devono recarsi per l’acquisto da uno dei soggetti rivenditori che aderiscono all’iniziativa “Pc per i co.co.co.”.

Altre informazioni: http://vci.sogei.it/cococo/

 
Foro Competente: meglio non indicarlo

 

L’art. 33 del Codice del Consumo definisce “vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, malgrado la buona fede -del merchant-, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo”.

Il Codice ha inoltre introdotto l’esplicita menzione della sanzione della “nullità” per queste clausole abusive (art. 36). Si tratta di una figura di nullità peculiare, c.d. di protezione: essa si contraddistingue per essere relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore, e parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto.
Ne è inoltre espressamente stabilita la rilevabilità d’ufficio, sicchè la presenza di una clausola abusiva potrà essere comunque sanzionata per intervento del giudice anche qualora non sia stata espressamente impugnata dal consumatore.

Il citato art. 33 elenca 20 clausole ritenute vessatorie alcune delle quali sono frequentemente riscontrabili nelle condizioni generali di molti e-store.
La presunzione di vessatorietà derivante dall’inclusione di una clausola nell’elenco non è assoluta e può essere superata nel caso in cui vi sia trattativa individuale e comunque un sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti.

La lettera “u” presume abusiva sino a prova contraria la clausola che stabilisca  “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;”


Nella Sezione II al Capo I del codice vengono disciplinati i Contratti a Distanza. Qui l’art.63 non lascia dubbi interpretativi: “Art. 63. Foro competente 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato“.
Il successivo Capo II inoltre parla esplicitamente di Commercio Elettronico e all’art.64 rinvia al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Considerato quanto sopra esposto e quanto definito dall’art.3 del codice e in particolare le definizioni di consumatore (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;”) e di professionista (“la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;”), parebbe preferibile l’orientamento di non inserire alcuna clausola di tal genere nelle condizioni generali in quanto è la legge a stabilire il Foro competente.

Viene fatta salva comunque la possibilità di definire come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza del consumatore tramite trattativa individuale.

 
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